Art. 2.
(Modalità di effettuazione del trattamento del blocco androgenico totale).

      1. Nel provvedimento che dispone l'obbligo di sottoporsi al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice, sentito il competente servizio di medicina dell'azienda sanitaria locale indica il metodo da applicare e la struttura sanitaria nella quale eseguire il trattamento stesso.
      2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il giudice individua, altresì, l'ufficio di polizia giudiziaria ove il condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello di ciascuna somministrazione delle sostanze di cui al comma 2 dell'articolo 1, per dimostrare l'avvenuto intervento.

 

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      3. Il giudice fissa i giorni di presentazione all'ufficio di cui al comma 2, tenuto conto delle modalità del trattamento, del luogo di abitazione e dell'attività lavorativa del condannato.